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GUIDA ALL' ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ABILITAZIONE
ALLA PROFESSIONE D'INSEGNANTE DI TEORIA E/O ISTRUTTORE DI GUIDA

 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10.03.2011 è stato pubblicato il Decreto Ministeriale 26.01.2011 n.17 riguardante “Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione d'insegnanti ed istruttori d'autoscuola”. Il provvedimento è entrato in vigore in data 25 marzo 2011

Tale decreto disciplina, tra l'altro i corsi di formazione iniziale per insegnanti di teoria e istruttori di guida, propedeutici e obbligatori all'esame per il conseguimento delle relative abilitazioni ed anche i corsi di formazione periodica/aggiornamento per insegnanti di teoria e istruttori di guida.

Negli allegati n.1 e 2 del Decreto ministeriale 26 gennaio 2011 n. 17 ( Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti ed istruttori di autoscuola), sono consultabili i programmi dei corsi di formazione iniziale per insegnanti e per istruttori.

Corso di formazione iniziale
 

Ai sensi dell'art.123, c.10 bis del D.Lgs n. 285/92 (Codice della Strada) i corsi di formazione per insegnanti e istruttori sono organizzati:

  1. dalle autoscuole che svolgono l'attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di qualsiasi categoria di patente ovvero dai centri di istruzione automobilistica riconosciuti per la formazione integrale;
  2. da soggetti accreditati dalle Regioni, sulla base della disciplina quadro di settore definita con l'intesa 20.03.2008 (GU n. 18 del 23.01.2009) nonché da criteri specifici richiamati al Co. 10 del citato art. 123.

I soggetti preposti ai corsi, al termine dei medesimi e previa regolare frequenza, rilasceranno agli interessati un attestato di frequenza.

Corso di formazione/aggiornamento periodici
 

I corsi di formazione/aggiornamento previsti dall'art. 10 e 10 bis del CdS sono della durata di otto ore ed hanno cadenza biennale. La mancata frequentazione di questi corsi comporta la sospensione dall'abilitazione dell'insegnante/istruttore ai sensi dell'art.4, 2° co e dell'art.9, 2° co del DM 17/2011.

Il corso potrà riguardare una o più delle seguenti materie:

  1. il mantenimento e il miglioramento delle competenze generali degli insegnanti/istruttori;
  2. i cambiamenti normativi legati alla sicurezza;
  3. le nuove ricerche riguardanti l'area della sicurezza stradale, in particolare il comportamento dei giovani conducenti, compresa l'evoluzione delle tendenze delle cause dell'incidente;
  4. i nuovi sviluppi dei metodi di insegnamento e di apprendimento.

Anche questi corsi sono organizzati dagli stessi soggetti che effettuano la formazione iniziale.
Si ricorda che l'insegnante abilitato ai sensi dell'art. 3 del D.M. del 17/2011 e l'insegnante già abilitato ai sensi della previdente normativa, così come l'istruttore abilitato ai sensi dell'art. 8 di tale Decreto e l'istruttore già abilitato ai sensi della previdente normativa, dovranno frequentare un CORSO DI FORMAZIONE PERIODICA rispettivamente entro due anni dalla data di conseguimento dell'abilitazione, ovvero due anni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto.

CONVERSIONE CIVILE DELL'ABILITAZIONE DI ISTRUTTORE DI GUIDA MILITARE

E' possibile inoltre, per chi ha i requisiti, acquisire il titolo di istruttore di guida mediante conversione dell'abilitazione ad istruttore di guida militare.

Infatti l'articolo 138 del D.Lgs. 285/92 prevede che i titolari di abilitazione ad istruttore di guida militare possano ottenere la conversione in analogo certificato di abilitazione senza esame e secondo le modalità stabilite dal Ministero dei Trasporti, purché gli interessati ne facciano richiesta entro un anno dalla data del congedo o dalla cessazione del servizio.